Fino al 30 aprile 2022 sarà comunque possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail.
Dal 1° maggio 2022, invece, l’unico canale valido per assolvere tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli ITL.