PRESTAZIONI OCCASIONALI E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
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La legge 215/2021 ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione per coloro che utilizzano le prestazioni di lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 CC e seguenti).
Si fa quindi riferimento a coloro che “si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
La norma prevede che, al fine di monitorare e contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione per cui “prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica...”
Il nuovo obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n.29 dell’11 gennaio 2022 ha fornito le prime indicazioni in merito.
Nelle more dell’adeguamento delle forme di comunicazione da parte del Ministero, il Committente deve fare la comunicazione a mezzo posta elettronica indirizzata all’Ispettorato del Lavoro competente (vedi elenco allegato alla nota n. 29 dell’INL). La mail dell’ITL di Bologna è: ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it
La mail è inviata per posta ordinaria e deve essere conservata dal Committente a riprova dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo.
Per tutti i rapporti di prestazione occasionale intercorsi o intercorrenti nel periodo 21/12/2021 – 11/01/2022 le comunicazioni andranno effettuate entro il 18/01/2022 compreso.
La comunicazione, senza alcun allegato, dovrà contenere obbligatoriamente:
– dati del committente e del prestatore;
– luogo della prestazione;
– sintetica descrizione dell’attività;
– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
– ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
NB : in assenza di questi elementi la comunicazione sarà considerata omessa.
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata/modificata in qualunque momento purchè antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Sono esclusi dalla comunicazione, oltre ai rapporti di natura subordinata:
- le collaborazioni coordinate e continuative (Co.Co.Co.), ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015;
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (PrestO e Libretto di Famiglia);
- le professioni intellettuali ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’obbligo di comunicazione;
- i rapporti di lavoro se “intermediati da piattaforma digitale”;
In caso di mancata o ritardata preventiva comunicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale.
Le sanzioni sono applicate per ciascun lavoratore e/o comunicazione.
NB: la sanzione è applicabile anche nel caso che il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
Orlando DAINELLI