DECRETO AGOSTO (D.L. 104/2020): ART 6-7: ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTI PER ASSUNZIONI/ TRASFORMAZIONI

Il D.L. 104/2020, meglio conosciuto come ‘Decreto Agosto’,  ha concesso ulteriori settimane di cassa integrazione alle Aziende ed ai Lavoratori.

Ha anche prorogato il blocco dei licenziamenti, ma per contro ha introdotto alcune agevolazioni per le aziende.

Una di queste è costituita dall’esonero contributivo  per la  assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro.

E’  riconosciuta all’Azienda una agevolazione contributiva  se:

  1. tra il 15 agosto ed il 31 dicembre 2020;
  2. assume dipendenti a tempo indeterminato, oppure
  3. converte a tempo indeterminato contratti a termine.

L’agevolazione consiste:

  • nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dell’Azienda;
  • per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione;
  • per un importo massimo di € 8.060 su base annua (da riproporzionare su base mensile).

NB: Non valgono le assunzioni con contratto di apprendistato o di lavoro domestico, né quelle  di lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato con la stessa azienda nei  sei mesi precedenti.

Si ritiene che, nonostante l’agevolazione introdotta,  permangano le criticità che derivano dalle assunzioni effettuate in concomitanza all’utilizzo della cassa integrazione.

Inoltre,  se un’azienda del settore turistico o degli stabilimenti termali,  tra il 15 agosto ed il 31 dicembre 2020, assume a tempo determinato o con contratto stagionale, le è riconosciuto  l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a suo carico per un periodo pari alla durata del contratto e comunque sino ad un massimo di 3 mesi.

Siamo anche qui in attesa delle Istruzioni Inps.

ORLANDO DAINELLI

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