DECRETO AGOSTO (D.L. 104/2020) Art 3: ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTI PER RINUNCIA ALLA CASSA INTEGRAZIONE

L’articolo 3 del Decreto Agosto riconosce all’azienda l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a suo carico:

  1. per un periodo massimo di 4 mesi;
  2. fruibili entro il 31 dicembre 2020;
  3. nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020
  4. l’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta
  5. i contributi Inail sono esclusi dal beneficio

alle seguenti condizioni:

  • l’azienda deve aver fruito nei mesi di maggio e giugno di  cassa integrazione Covid;
  • l’azienda non richiede la cassa integrazione  introdotta con il Decreto Agosto (9 + 9 settimane per il periodo 13/7/2020-31/12/2020).
  • la domanda  di cassa integrazione effettuata entro il 14/08/2020 o comunque a cavaliere del 13/07/2020, non preclude l’accesso all’esonero;
  • divieto di licenziamento fino al 31/12/2020.

La scelta di  rinunciare alla cassa integrazione fino al 31/12/2020, una volta effettuata,  non è revocabile.

Attenzione: l’esonero in oggetto, prima di poter essere applicato, deve ottenere l’approvazione della Commissione Europea.

Si preannunciano quindi tempi piuttosto lunghi per la sua fruizione.

La Circolare Inps 105 del 18/09/2020, a più di un mese dalla pubblicazione del Decreto Agosto, non ha chiarito nulla e si è limitata sostanzialmente a richiamare il dettato normativo confermando che si resta in attesa dell’approvazione della Commissione Europea.

L’Inps ha altresì annunciato che sarà emanata un apposita circolare per le modalità attuative della richiesta e del godimento dell’agevolazione.

ORLANDO DAINELLI

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