5 MESI DI CONGEDO MATERNITÀ, TUTTI DOPO IL PARTO
Con circolare n. 148 del 12 dicembre 2019, l’Inps fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei cinque mesi di congedo di maternità e paternità, esclusivamente dopo l’evento del parto.
Come noto, dal 1° gennaio 2019, è riconosciuta alle lavoratrici gestanti la facoltà di fruire dei cinque mesi di congedo di maternità a partire dal giorno successivo al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 16, co. 1-1, D.Lgs. n. 151/2001).
La documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l’assenza di pregiudizio alla salute fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora successivo alla data presunta. Le certificazioni mediche devono attestare esplicitamente l’assenza di pregiudizio nei predetti termini. In mancanza, le certificazioni che conterranno il solo riferimento alla data presunta del parto, saranno idonee a consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta stessa e fermo restando la non indennizzabilità dei giorni lavorati fino alla data effettiva del parto, in quanto regolarmente retribuiti dal datore di lavoro e coperti sul piano degli obblighi contributivi.
Anche durante la fruizione della flessibilità del congedo (art. 20, D.Lgs. n. 151/2001), è possibile prolungare ulteriormente la propria attività lavorativa utilizzando la facoltà di fruire della maternità dopo il parto. In tal caso, la lavoratrice gestante che continui, quindi, a lavorare nell’ottavo mese di gravidanza, ha l’obbligo di far attestare, entro la fine del mese, da un medico specialista del Ssn o con esso convenzionato e, ove presente, dal medico aziendale competente, l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto. Se prodotte all’Inps dopo la fine dell’ottavo mese, la documentazione sanitaria deve comunque essere stata redatta nel corso dell’ottavo o del settimo mese di gravidanza.
In caso di parto “fortemente” prematuro (Inps, circolare n. 69/2016),avvenuto prima dell’inizio dell’ottavo mese di gestazione, per la lavoratrice saranno fruibili anche i giorni che intercorrono tra la data effettiva del parto e l’inizio dei due mesi ante partum. Pertanto l’opzione della lavoratrice, eventualmente già esercitata, di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto, sarà considerata come non effettuata.
Alla lavoratrice gestante che opti per il congedo post partum è preclusa la possibilità di sospendere e rinviare il congedo di maternità per il ricovero del minore in una struttura pubblica o privata (art. 16-bis, D.Lgs. n. 151/2001), in quanto non consentirebbe di rispettare il limite temporale dei cinque mesi entro cui fruire del congedo di maternità.
L’interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (art. 17, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 151/2001), è compatibile con la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, purché i motivi alla base della predetta interdizione cessino prima dell’inizio del congedo di maternità ante partum.
Di contro, come evidente, l’interdizione dal lavoro per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni (art. 17, co. 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 151/2001), non risulta compatibile con la facoltà, in quanto non è possibile riprendere l’attività lavorativa fino alla conclusione dell’interdizione prorogata.
Le lavoratrici che all’inizio del periodo di congedo di maternità non prestino attività lavorativa, ma alle quali sia riconosciuto il diritto all’indennità di maternità (ad esempio, disoccupate ammesse al godimento dell’indennità di disoccupazione) (art. 24, D.Lgs. n. 151/2001), non possono avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto.
Ancora, l’insorgere di un periodo di malattia prima dell’evento del parto comporta l’impossibilità di avvalersi dell’opzione; ciò, in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta un “rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro”, superando di fatto il giudizio medico precedentemente espresso nell’attestazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, ove presente, del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Il certificato di malattia eventualmente prodotto non produrrà quindi alcun effetto ai fini della tutela previdenziale della malattia, mentre rimangono confermati gli effetti giuridici e medico-legali dello stesso. Ne consegue che, dal giorno di insorgenza dell’evento morboso (anche qualora fosse un singolo giorno), la lavoratrice gestante inizia il proprio periodo di congedo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Infine, la scelta di avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, deve essere effettuata dalla lavoratrice nella domanda telematica di indennità di maternità, selezionando la specifica opzione, entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità.
La documentazione medico-sanitaria deve essere presentata in originale direttamente allo sportello presso la Struttura territoriale oppure spedita a mezzo raccomandata, in un plico chiuso riportante la dicitura “Contiene dati sensibili”.