CESSIONE DI AZIENDA: NESSUNA RESPONSABILITÀ DEL CESSIONARIO PER LE IMPOSTE NON PAGATE
L’Agenzia delle entrate con risposta 06 dicembre 2019, n. 21 ribadisce che è esclusa la responsabilità solidale a carico del cessionario di un’azienda per il pagamento di imposte e sanzioni imputabili al cedente qualora la cessione intervenga, tra l’altro, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
L’art. 14, co. 5-bis, del d.lgs. n. 472/1977 introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2016 dall’art. 16, co. 1, lett. g), del d.lgs. n. 158/2015, esclude la responsabilità solidale a carico del cessionario di un’azienda (o di un ramo di azienda) per il pagamento di imposte e sanzioni imputabili al cedente qualora la cessione intervenga, tra l’altro, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
L’istante chiede di chiarire se tale l’esclusione possa configurarsi anche nel caso in cui la cessione di un’azienda (o di un ramo di azienda) sia posta in essere in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti presentato ed omologato prima della data del 1° gennaio 2016.
Il Fisco, a riguardo, chiarisce che la modifica normativa operata non ha portata innovativa e, come tale, trova applicazione agli atti di cessione di azienda (o di ramo di azienda) posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2016, ciò vale anche per gli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Resta fermo che le limitazioni della responsabilità solidale del cessionario vengono meno qualora la cessione dell’azienda – anche se avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni – sia stata attuata in frode ai crediti di natura tributaria.