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Il 16 febbraio 2024 è stato siglato il rinnovo del contratto collettivo Studi professionali Confprofessioni con validità dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027.
Di seguito si riepilogano gli aumenti contrattuali previsti e l’una tantum.
E’ previsto un aumento dei minimi di contratto scaglionato in 4 tranche.
Qui di seguito si riporta la tabella delle retribuzioni previste alle varie scadenze:
In aggiunta a quanto sopra, per i soli lavoratori del comparto Confedertecnica assunti prima del 1° luglio 2004 nei livelli 1, 2 e 3S, viene istituita la voce “Elemento nazionale di allineamento contrattuale” quale voce non assorbibile, che dovrà considerarsi parte integrante del minimo tabellare valido a tutti gli effetti contrattuali e che sarà pari a
Tale elemento di paga non viene riconosciuto ai lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2004, ancorché appartenenti al medesimo comparto.
A copertura del periodo di vacanza contrattuale dal 1° aprile 2018 al 29 febbraio 2029, le parti sociali hanno concordato l’erogazione di un importo una tantum pari a 400 euro per ogni livello, suddivisa in 2 quote, di cui:
“Gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 1° aprile 2018 – 1° marzo 2024 considerando come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni nonché, per i lavoratori a tempo parziale, sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro. I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia stata erogata normale retribuzione”.
Inoltre, “le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del TFR” e che “l’importo sopra indicato può essere erogato attraverso gli strumenti di welfare previsti dalla normativa vigente”; tale ultima previsione è un elemento certamente innovativo di questo rinnovo.
Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro
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Il Dlgs n. 67/2011 prevede, per coloro che svolgono lavori usuranti, la possibilità di beneficiare dell’accesso anticipato al pensionamento.
Con il Messaggio 812/2024 l’Inps ha dettato le istruzioni per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi di quest’anno.
La domanda deve essere presentata entro il 1° maggio 2024 dai lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico nel corso del 2025.
La domanda deve essere corredata dalla documentazione probatoria dell’attività particolarmente gravosa svolta dal lavoratore.
L’Istituto rammenta che, con riferimento ai lavoratori del settore privato, qualora dalla documentazione sopra indicata non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, ai fini del riconoscimento del beneficio in parola, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione equipollente, contenente elementi utili e probanti l’attività svolta.
L’intera documentazione da analizzare deve risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e la stessa non può essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate “ora per allora”.
Per le attività lavorative usuranti svolte, sono utili le comunicazioni obbligatorie trasmesse annualmente dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 5 del Dlgs 67/2011.
A tal proposito si ricorda che scade il il 31 marzo 2024 (posticipata al 02/04/2024) il termine per effettuare la denuncia del personale adibito alle lavorazioni usuranti con riferimento al 2023.
Le quattro categorie di lavoratori interessate sono:
Per attività particolarmente usuranti devono intendersi:
Per quanto riguarda invece i dipendenti notturni, questi devono intendersi:
La denuncia deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il sito www.cliclavoro.gov.it
La mancata comunicazione o la comunicazione di dati errati o non corrispondenti al vero, è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.
La sanzione è diffidabile (art. 13, D.Lgs n. 124/2004) ed è dovuta in base al numero delle omesse comunicazioni (e non del numero dei lavoratori interessati).
Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro
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